Il 20 ottobre 2020 il Parlamento Europeo ha approvato, tra le altre risoluzioni e proposte di Regolamento, la «risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate», proponendo anche il relativo Regolamento.
Lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (anche nota come «IA»), della robotica e delle tecnologie correlate sono svolti dagli esseri umani e le loro scelte determinano la misura in cui tali tecnologie possono, da una parte offrire benefici alla società, ma dall’altra introdurre anche rischi.
Interazione uomo-macchina: opportunità o rischio?
È esattamente tale considerazione che ha indotto l’UE ad emanare le raccomandazioni e la proposta di Regolamento che hanno come obiettivo, come recita l’art. 1, l’istituzione di un «quadro normativo dell’Unione di principi etici e obblighi giuridici per lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate nell’Unione che sia completo e adeguato alle esigenze future».
Il Regolamento introduce quindi alcuni principi etici fondamentali, laddove dispone all’art. 5.1: «L’intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell’Unione in conformità del diritto dell’Unione e nel pieno rispetto della dignità, dell’autonomia e della sicurezza umane e degli altri diritti fondamentali sanciti dalla Carta».
Etica e IA: il valore della tecnologia dipende dall’uomo
La tecnologia di per se è neutra, tuttavia il suo utilizzo può avere un impatto positivo o negativo con la realtà, e quindi sull’uomo, ovvero ciò dipende da come la si sviluppa e la si applica.
Gli impatti positivi sono molteplici, ma hanno altrettanti risvolti della medaglia, e il Regolamento tende a prevenire e tutelare la persona da quelli negativi sotto molteplici profili, che qui non possono essere analizzati né citati complessivamente.
Alcuni ambiti di tutele
Il Regolamento intende garantire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, in sicurezza, ovvero evitarne vulnerabilità tecniche che potrebbero essere utilizzate a fini illeciti.
Intende garantirne l’uso trasparente e tracciabile ovvero in modo tale da evitare la «discriminazione in base a motivi quali razza, genere, orientamento sessuale, stato di gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali».
Intende poi garantirne l’uso «in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell’Unione, in modo tale che non interferiscano nelle elezioni né contribuiscano alla divulgazione di disinformazione, rispettino i diritti dei lavoratori, promuovano un’istruzione di qualità e l’alfabetizzazione digitale, non accrescano il divario di genere creando ostacoli alle pari opportunità per tutti e non violino i diritti di proprietà intellettuale né alcuna limitazione o restrizione in tal senso».
Intende ancora garantirne l’uso in favore della sostenibilità ambientale e nel rispetto della vita privata e della privacy.
Etica e IA: l’uomo al centro e le incognite
In altre parole l’UE pone il principio che l’Uomo debba essere sempre al centro, e la scelta e l’adozione delle nuove tecnologie, anche di quelle legate all’intelligenza artificiale, deve tassativamente essere funzionale alle sue esigenze.
E ciò fino al punto di prevedere l’istituzione di «Autorità di controllo» in ciascuno Stato membro per garantire l’applicazione dei principi etici, che dovrà valutare le tecnologie e in caso di esito positivo rilasciare un certificato europeo di conformità etica in merito all’IA, i cui effetti pratici ancora non si conoscono.
Ma al di là delle affermazioni di principi fondamentali ed imprescindibili, nel tentativo dell’UE di contemperare due esigenze che potrebbero contrapporsi ed entrare in conflitto, ovvero di preservare quell’equilibrio tra vantaggi e svantaggi che dall’uso delle tecnologie ne potrebbero derivare, è legittimo porsi una domanda. Come il comune cittadino potrà effettivamente individuare ed ostacolare, o meglio evitare, i rischi ai quali è e sarà sempre più costantemente sottoposto nell’uso delle attività quotidiane? E come sarà possibile effettuare gli auspicati controlli considerando la complessità della tecnologia stessa?
Articolo aggiornato in data 25 Agosto 2022
© Riproduzione riservata