L’etichetta “artigianale” non può essere usata da tutti. La battaglia contro gli oltre 850mila finti artigiani attivi in Italia passa alle Regioni. La nuova legge, entrata in vigore ad aprile, riserva l’uso dei termini legati all’artigianato solo alle imprese iscritte all’Albo professionale. Senza verifiche territoriali puntuali la norma rischia però di bloccarsi sul nascere.
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Concorrenza sleale e numeri del settore
L’abusivismo commerciale soffoca le attività trasparenti. Secondo i dati di Confartigianato, circa 850mila operatori non autorizzati danneggiano quotidianamente 588mila aziende regolari. I settori maggiormente colpiti spaziano dall’agroalimentare alla moda, toccando l’arredamento, l’artigianato artistico, i servizi per la cura della persona, l’impiantistica e le riparazioni dei veicoli.
Una distorsione economica enorme. Le sanzioni per chi infrange la legge prevedono multe pari all’1 per cento del fatturato aziendale, con un importo minimo fissato a 25mila euro per ogni singola violazione riscontrata.
Il monito di Confartigianato e le tutele per il mercato
Le nuove regole sulla comunicazione commerciale vietano l’impiego fuorviante di termini protetti su etichette, packaging, siti internet, e-commerce e canali social. Il provvedimento si applica anche ai titolari di partita IVA privi di iscrizione all’Albo e agli hobbisti.
«Abbiamo finalmente una norma che chiarisce chi può qualificarsi come artigiano e utilizzare denominazioni che certificano per i consumatori qualità, competenza, origine e lavorazione artigiana. Non possiamo permettere – sottolinea il presidente di Confartigianato Marco Granelli – che rimanga lettera morta per ritardi da parte delle Regioni. In gioco non c’è soltanto la tutela delle imprese regolari, ma anche quella dei consumatori. Chi acquista un prodotto o un servizio presentato come ‘artigianale’ deve poter avere la certezza che quella denominazione corrisponda a una realtà verificabile. Senza controlli efficaci, il rischio è che i finti artigiani continuino a sfruttare la reputazione delle imprese autentiche, creando confusione nel mercato e potenziali rischi per chi acquista».
Applicazione pratica e chiarimenti per le imprese
I confini operativi appaiono definiti. Un bar munito di laboratorio interno ma privo di iscrizione al registro camerale non potrà definire “artigianale” il proprio gelato. Resta consentito l’uso di formule alternative come “di produzione propria” oppure “di qualità”. Le aziende commerciali tradizionali mantengono la possibilità di distribuire beni lavorati da terzi qualificati, a patto di dimostrarne con precisione l’origine.
La normativa lascia inalterate le leggi speciali previste per la birra artigianale e per le Indicazioni Geografiche Protette. Risulta inoltre lecito valorizzare la natura artigiana di un singolo ingrediente o componente, senza però estendere la qualifica all’intero bene finito. Per orientare le imprese ed evitare sanzioni, Confartigianato ha distribuito il vademecum pratico “Pubblicità e artigianato”.
